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Nomina di Prestipino, il Tar accoglie il ricorso del procuratore di Palermo Lo Voi

Francesco Lo Voi

Il Tar del Lazio ha accolto due dei tre ricorsi presentati dal procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, e dai procuratori di Palermo, Francesco Lo Voi, e di Firenze, Giuseppe Creazzo, contro la nomina di Michele Prestipino a capo della procura di Roma, da parte del Csm, il 4 marzo dello scorso anno. La nomina di Prestipino arrivò al termine di un percorso travagliato dopo la bufera sulle nomine scoppiata con il caso Palamara.

Il ricorso respinto è quello proposto dal procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo. Accolti invece i ricorsi proposti dal Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, e dal Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi.

Il Tar ha accolto il ricorso di Viola, escluso dalla corsa dopo che il suo nome era stato avanzato a maggioranza dalla commissione per gli incarichi direttivi prima che quella procedura partita nella primavera 2019 venisse annullata, e quello di Lo Voi, sconfitto al ballottaggio in plenum nel marzo scorso da Prestipino, per anni "vice" di Pignatone e reggente dopo che il capo dei pm era andato in pensione.

Come si legge nella sentenza relativa al ricorso di Viola, "non risulta in atti una motivazione specifica sull'esclusione", "per cui deve concludersi che, in realtà, la procedura di conferimento dell’incarico direttivo è stata "viziata 'a monte' dalla carenza di motivazione in ordine all’esclusione", e ciò "vale tanto più per la omissione di un candidato dapprima proposto e che aveva acquisito una legittima aspettativa alla valutazione comparativa finale, risultando anche all’uopo ascoltato in audizione". Ne consegue che "l'omissione della valutazione", "data dalla revoca della proposta a lui favorevole del 23 maggio 2019, appare priva della necessaria motivazione, in assenza di elementi oggettivamente riscontrabili a suo carico (rinvio a giudizio, apertura di procedimento disciplinare e simili)".

Nel caso di Lo Voi, già a capo di un ufficio di grandi dimensioni, il Tar sottolinea che se un candidato può "in concreto vantare indicatori specifici", non significa che prevalga automaticamente sugli altri candidati, ma si "impone nondimeno l’onere di una particolare ed adeguata motivazione, nella valutazione complessiva". Ora la palla passa la Csm, che deve decidere se fare ricorso a sua volta al Consiglio di Stato. ANSA

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