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Multe agli automobilisti all’estero, i consigli di Federconsumatori per evitare le disavventure

La storia di un cittadino palermitano indagato per eccesso di velocità, sebbene non si fosse mai recato in Austria

avvocato maddalena zito federconsumatori

La disavventura di un cittadino palermitano indagato per eccesso di velocità, sebbene non si fosse mai recato in Austria. Ha ricevuto una contravvenzione stradale per eccesso di velocità, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva dell’Unione Europea numero 413 del 2015. L’uomo per venirne a capo si è rivolto ad uno sportello di Federconsumatori.

«L’avvocato Zito Maddalena, componente dell’Ufficio Legale di Federconsumatori, ha provveduto a segnalare alla Autorità, che ha aperto il procedimento a carico dell'automobilista, che il veicolo oggetto di sanzione non era transitato nel territorio austriaco nelle date indicate nel verbale – dichiara Lillo Vizzini dello sportello Federconsumatori – la necessità di intervenire con tempestività è conseguenza del fatto che, in base alla direttiva, talune infrazioni, quale l’eccesso di velocità, prevedono anche un procedimento penale».

Le parole dell'avvocato Zito

«Non tutti gli automobilisti sono al corrente che tali procedimenti penali, in base al cross border, sistema di interscambio tra Italia e gli altri Stati membri di dati relativi ai veicoli che circolano in UE, si svolgerebbero in Italia – aggiunge Maddalena Zito – siamo riusciti a dimostrare alle Autorità Austriache che l’automobilista non si trovava in Austria nelle date riportate nel verbale. Non emergendo una differente versione da parte dell’Autorità Austriache, nessuna sanzione amministrativa e nessun reato potevano essere ascritti al cliente. La controversia si è risolta nel migliore dei modi, ovvero con un’archiviazione».

I consigli di Federconsumatori

La controversia offre lo spunto per fornire una serie di consigli per chi pensa di recarsi all’estero in auto o di noleggiarla, al fine di evitare sgradevoli situazioni. Prima di partire informarsi sulle norme del codice della strada del paese ove si intende andare;In caso di notifiche di multe errate, contestarle entro 60 giorni presso l'autorità che ha emesso il provvedimento.

Qualora l'Autorità che ha emesso il provvedimento non avesse allegato la sua traduzione, ai sensi della direttiva 413/2015, chiederne la traduzione. Infatti, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua con maggiore probabilità compresa dalla persona interessata, onde assicurare che la persona in questione capisca chiaramente le informazioni a essa comunicate. Se in possesso di un rilevatore Gps, chiedere alla propria assicurazione i dati relativi alle percorrenze effettuate, in modo da allegarle alla documentazione inviata all'Autorità che ha emesso il provvedimento.

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