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Cambio di residenza negato a uno straniero, condannato il Comune di Palermo

Il tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto di salvadoregno, di 38 anni, condannando l'ente locale per «condotta lesiva»

Il tribunale di Palermo ha riconosciuto a un trentottenne salvadoregno, I.M, nato a La Paz, il diritto al cambio di residenza, condannando per «condotta lesiva» il Comune di Palermo che non aveva provveduto a eseguire la richiesta. La decisione è del giudice Donata D’Agostino.

L’extracomunitario è stato difeso dalla Cgil Palermo attraverso l’avvocato Daniele Papa dello Sportello migranti. Il Comune aveva ritenuto che il permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura di Napoli per «protezione sussidiaria», valido fino al 15 luglio 2026, non bastasse.

«È una sentenza importante: questo è il primo ricorso che facciamo e che vinciamo rispetto a una situazione che denunciamo da tempo - dicono Bijou Nzirirane della Cgil e l’avvocato Papa -. Più volte abbiamo scritto al Comune sollecitando di non continuare a seguire questa procedura perché errata e che comportava perdita di tempo e di denaro. Ma negli uffici da anni hanno continuano lo stesso a chiederlo, anche per i cambi di residenza da provincia a provincia. Chiediamo che da subito questo modo di procedere venga interrotto e che il Comune, attraverso l’assessore all’iscrizione anagrafica, pubblicizzi questo risultato e la procedura corretta anche sul sito. Abbiamo seguito tante pratiche dove le persone hanno dovuto pagare ingiustamente l’aggiornamento del permesso di soggiorno pur di velocizzare l’iter, rinunciando a un ricorso per via giudiziaria, temendo i tempi lunghi».

Sul ricorso presentato contro il ministero dell’Interno e contro il sindaco quale ufficiale di governo, il Comune, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto, ma i giudici hanno ritenuto errato il quadro normativo di riferimento perché I.M. non è titolare di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo ma bensì del permesso per protezione sussidiaria. “E nel caso in questione - scrive il giudice - la normativa non prevede nessun aggiornamento del titolo, né tantomeno nessun pagamento di oneri».

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