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Sentenza del Tar: legittimo il concorso dei forestali in Sicilia che era stato sospeso

Potranno essere assunti i candidati compreso il figlio di un ex dirigente che aveva avuto il massimo dei voti. Il ricorso era stato presentato da alcuni candidati

Una protesta dei forestali

Il concorso bandito per i 46 forestali che aveva fatto scattare l’inchiesta della procura della Corte dei Conti ed era poi stato sospeso dal governo regionale per i giudici del Tar di Palermo è legittimo. E i 46 vincitori compreso Alessio Maria Salerno, figlio dell’ex dirigente Giovanni Salerno, difeso dall'avvocato Girolamo Rubino (coadiuvato da Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto), che prima di andare in pensione ha nominato la commissione esaminatrice del concorso potranno essere assunti. La Regione Siciliana risparmierà 800 mila euro. Tanto era costato il concorso.

Lo hanno stabilito i giudici della quinta sezione del Tar di Palermo presieduti da Stefano Tenca che hanno cassato il provvedimento di annullamento in autotutela del concorso da parte della Regione. Il concorso era finito sotto la lente della procura della Corte dei Conti dopo che una graduatoria era circolata in rete prima dell’ufficializzazione e l’unico a rispondere a tutte le domande e ottenere il massimo punteggio di 30 era stato proprio il figlio dell’ex dirigente.

Il ricorso era stato presentato da alcuni candidati che avevano superato il concorso assistiti dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e Sebastiano Licciardello. I ricorrenti chiedevano l’annullamento di tutti i provvedimenti del dipartimento funzione pubblica con i quali era stato sospeso il concorso e quindi la loro assunzione. Per i giudici del Tar di Palermo le fasi del concorso sono state legittime.

Anonimato dei candidati grazie al sorteggio

«Il rapporto di parentela in linea retta intercorrente tra il dirigente generale pro tempore del Comando del Corpo Forestale e uno dei partecipanti alla procedura concorsuale rientrava certamente in una delle ragioni di conflitto di interessi - scrivono i giudici - Non di meno, a parere del collegio, la mancata astensione del soggetto designante non era tale né da invalidare la nomina della commissione nel suo complesso né da viziare gli atti della procedura concorsuale. Il dirigente generale del comando del corpo forestale non faceva parte della Commissione esaminatrice, essendosi limitato a redigere l’atto di investitura del presidente della commissione, né ha contribuito in alcun modo alla valutazione dei titoli dei candidati ed all’attribuzione dei punteggi».

«La prova scritta, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, predisposti dal Formez - aggiungono -, estratti a sorte e corretti attraverso sistemi informatici con modalità tali da assicurare l’anonimato dei candidati, si è svolta in maniera regolare, nonostante il vizio della designazione del presidente della commissione, non essendo emerse anomalie nel processo di correzione degli elaborati né tentativi di condizionamento dall’esterno da parte del soggetto designante, tra l’altro attualmente non più in servizio al Comando del Corpo forestale per sopraggiunti limiti di età».

Nella foto una protesta di forestali

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