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«Per uno spinello di 15 anni prima non si può negare il porto d'armi»: il Cga accoglie il ricorso di un palermitano

Ribaltata la sentenza del Tar Sicilia sul ricorso di una aspirante guardia giurata, che nel 2007 era stata trovata in possesso di una minima quantità di hashish

I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ribaltando la decisione del Tar, hanno stabilito l’illegittimità di un provvedimento con il quale la prefettura di Palermo aveva negato ad un uomo di 39 anni, F.G., di potere ottenere il porto d’armi necessario per essere assunto come guardia particolare giurata, perché nel 2007 era stato trovato in possesso di uno spinello.

Nel 2022 l’aspirante metronotte è stato selezionato da un istituto di vigilanza per essere adibito al ruolo di guardia particolare giurata in una delle numerose commesse gestite nella città di Palermo. Il giovane ha iniziato il corso di formazione, curato dall’Enac (Ente nazionale aviazione civile), dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza, per ottenere l’attestato di addetto alla sicurezza aeroportuale.

Lo scoglio è arrivato quando ha richiesto la licenza per il porto d’armi. La prefettura ha respinto la richiesta perché il 15 ottobre del 2007 il giovane era stato trovato in possesso di uno spinello. L’aspirante metronotte ha presentato ricorso, assistito dagli avvocati Giovanni Puntarello e Paola Saladino. I legali hanno evidenziato come, tra l’altro, la prefettura non potesse respingere la richiesta basandosi su un unico episodio così risalente nel tempo, evidenziando che l’organo di governo era entrato in contraddizione negando il posto d’armi ma riconoscendo la qualifica di guardia particolare giurata. Dopo che il Tar aveva rigettato il ricorso, i legali hanno presentato appello. Il Cga, presidente Ermanno De Francisco e relatore Antonino Caleca, ha accolto il ricorso, «non avendo la prefettura provveduto a porre in essere l’indispensabile autonoma istruttoria volta a verificare la sussistenza, dal 2007 ad oggi, di ulteriori elementi di segno negativo che potessero legittimare (dopo circa 16 anni dal precedente ritenuto ostativo) l’adozione del provvedimento impugnato». La prefettura è stata condannata a pagare le spese.

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