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Palermo, niente Tosap sul parcheggio del condominio: il Comune perde 350 mila euro

Una sentenza della Corte di Giustizia tributaria dà ragione a un gruppo di residenti di Bonagia. Oltre agli oneri sulla concessione, l’ente pretendeva anche il canone sul suolo

Il Comune di Palermo affidò un’area pubblica da adibire a parcheggio di un condominio privato, a Bonagia. L’amministrazione però pretese dagli inquilini il pagamento - oltre che del canone concessorio - anche della Tosap, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, che però i giudici tributari – capovolgendo una sentenza di primo grado - hanno ritenuto non dovuta. E così a Palazzo delle Aquile «cadono» circa 350 mila euro per gli anni di imposta dal 2016 al 2019. Lo ha deciso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che, ribaltando la decisione di prima istanza, ha dato ragione al condominio, difeso dagli avvocati tributaristi Alessandro Dagnino e Claudio La Valva dello studio legale Lexia.

Secondo la normativa, la Tosap è applicabile all’occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale. Ma a una prima analisi si è riscontrato che nella convenzione concessoria non era stato specificato se l’area appartenga o meno al patrimonio indisponibile. Dalla ricostruzione effettuata dalla sentenza emerge che, successivamente a un’espropriazione, il terreno doveva diventare uno spazio pubblico. Il progetto di riqualificazione, però, non è mai stato avviato e la zona era rimasta sempre inaccessibile, non assumendo neanche la funzione di strada. Unico utilizzo è stato pertanto quello di parcheggio del condominio.

Il Comune, rappresentato dalla dirigente, avvocato Marilena Sireci, ha avanzato, a prova del fatto che l’area appartenesse al patrimonio indisponibile dell’ente, alcune mail tra i suoi funzionari, una corrispondenza ritenuta però non sufficiente a corroborare la pretesa. Inoltre, il Comune «non è stato in grado di citare – si legge nella sentenza - neppure un precedente favorevole alla propria tesi, pur avendo richiesto il pagamento della Tosap a tutti i soggetti beneficiari di "concessioni" di beni di proprietà del Comune».

Il collegio - formato dai magistrati Ignazio Gennaro (presidente), Luigi Petrucci (relatore) ed Eugenio Mirabelli (componente) - ha dovuto fare chiarezza sulla questione. Per verificare il carattere pubblico del terreno, i giudici hanno analizzato anche la convenzione-concessione. La sentenza chiarisce che, al di là del fatto che la convenzione sia denominata «concessione», alla base dell’atto non può ritenersi esistente una concessione amministrativa. Soprattutto perché il Comune avrebbe dovuto realizzare una procedura ad evidenza pubblica. Nessuna delle due circostanze è realizzata. In realtà, quindi, la convenzione «maschera un affidamento in uso o una vera e propria locazione». L’area da cui il Comune pretendeva il pagamento della Tosap sarebbe quindi da considerarsi come in locazione al condominio.

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