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Mancata prescrizione delle bollette dell'acqua, l'Amap di Palermo nel mirino dell'Antitrust

Se le violazioni venissero accertate i consumatori potranno chiedere il rimborso per gli importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della fattura

C'è anche l'Amap di Palermo tra le società dell’acqua che non si sarebbero adeguate alle disposizioni in merito alla prescrizione biennale, come previsto dalle disposizioni di Arera del 2020. Per questo l'Antitrust ha avviato una serie di istruttorie e se le violazioni venissero accertate anche l'ex municipalizzata potrebbe vedersi arrivare decine di azioni di rivalsa dalle associzioni dei consumatori o da singoli cittadini per far ottenere agli utenti il rimborso delle somme ingiustamente pagate.

La disciplina della prescrizione breve è stata introdotta nel nostro ordinamento il 1° gennaio 2020 la dalla legge di Bilancio 2018 e si applica anche ai servizi idrici. Da tale data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta. In base alle segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori e alle informazioni acquisite dagli stessi gestori, è emerso che numerose società attive nei servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale. I comportamenti segnalati riguardano il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l’omessa informativa nelle bollette degli stessi crediti prescrivibili. Le Delibere ARERA n. 547 del 2019 e n. 186 del 2020 prevedono infatti che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni. L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione. Per questi motivi l’Autorità ha avviato cinque procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società S.A.S.I. S.p.A. ed E.A.S./Ente Acquedotti Siciliani in LCA, e dei Comuni di Ragusa, Cassino e Prata Sannita. Inoltre l’AGCM ha deciso di invitare - tramite moral suasion - i gestori ACEA ATO 2 S.p.A., Gori S.p.A., Alto Calore S.p.A., ABC Napoli a.s., Ruzzo Reti S.p.A., AMAP S.p.A. e C.A.M.-Consorzio Acquedottistico Marsicano ad adottare iniziative dirette a rimuovere le omissioni informative rilevate in modo da fornire agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione di tali importi o di chiederne il rimborso qualora siano stati già pagati.

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