
Il giudice Giuseppe Tango del tribunale del lavoro ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una donna a cui era stato annullato dall’Inps l’assegno di inclusione e un’indennità per il figlio disabile perché quest’ultimo non si sarebbe presentato a una visita medico legale tre anni prima. La donna assistita dall’avvocato Pier Luigi Licari, ha sempre ribadito che non le era stata mai notificata la visita e che quindi la sospensione degli assegni e anche la restituzione di somme già ottenute era illegittima.
Per il giudice sono corrette «le censure di parte ricorrente circa l’illegittimità della notifica dell’avviso di convocazione a visita di revisione, atteso che nella documentazione fornita dall’Inps alla ricorrente in sede di chiarimenti vi è soltanto una busta raccomandata con evidenza sul retro dell’assenza del destinatario alla consegna e non è stata fornita, invece, alcuna prova del paradigma legale-tipico previsto per il perfezionamento della notifica».
Dunque «stante l’irregolarità della notifica in questione e la conseguente illegittimità della procedura di convocazione a visita di revisione - come si legge ancora nell’ordinanza cautelare - risulta pertanto la corrispondenza al vero delle dichiarazioni delle informazioni poste a fondamento dell’istanza per la concessione del beneficio assistenziale» e, a catena, l’illegittimità di tutti gli altri provvedimenti emessi dall’istituto di previdenza.
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