
Sottoposto alla misura cautelare dell'avviso orale, è stato fermato senza patente e per questo c'è stato un processo per l'aggravamento della misura stessa, ma è stato assolto. Il motivo? Guidare senza patente non è da considerarsi un reato penale ma semplicemente una sanzione amministrativa perchè non rientra tra i comportamenti "sbagliati" quando si è sotto regime di avviso orale.
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E' accaduto a Palermo, con il tribunale della III sezione penale che ha assolto un 28enne residente nel capoluogo siciliano perchè "il fatto non sussiste". I fatti risalgono al 20 agosto del 2021, quando il giovane, con la misura dell'avviso orale, è stato fermato dalla polizia per guida senza patente e nel 2022 era stato rinviato a giudizio, proponendo di fatto l'aggravamento della pena. L'imputato, dunque, rischiata i domiciliari, anche il carcere.
La difesa dell'avvocato Filippo Sabbia ha dimostrato che il fatto non sussiste perchè c'è un difetto alla base di uno degli elementi costitutivi della contestazione stessa, ovvero la più recente giurisprudenza di avviso orale "mero" e "semplice".
Più semplicemente: nelle cose che non può fare un cittadino sottoposto al regime dell'avviso orale, non rientra il guidare senza patente, che è un comportamento sbagliato sotto il punto di vista amministrativo (ed è prevista una sanzione) ma non dal punto di vista penale. Dunque, non comporta un aggravamento della pena. L'avvocato ha semplicemente dimostrato che il comportamento del suo assistito non è andato oltre i limiti dell'avviso orale stesso.
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