Un palermitano truffato con un falso sms delle Poste sarà risarcito anche se solo parzialmente. Il correntista di Poste Italiane aveva ricevuto sul proprio cellulare un messaggio da parte di “Posteinfo” che lo avvisava dell’avvenuta manomissione del proprio account. Decideva, dunque, di accedere al link indicato per verificare la propria situazione e di inserire le proprie credenziali su una schermata corrispondente alla pagina di login di Poste.
Dopo qualche secondo rispetto al tentativo di accesso, il correntista riceveva una telefonata il cui interlocutore, presentandosi quale dipendente di Poste Italiane, spiegava come la chiamata fosse finalizzata ad aiutarlo nell’accesso ai propri servizi online, nonché nella risoluzione della problematica, estorcendogli così i codici di accesso al conto corrente.
Passata qualche ora l'amara sorpresa: erano stati disposti due “bonifici sepa da web” con i quali il suo conto corrente era stato svuotato. Era stato truffato. La vittima ha chiesto a Poste Italiane il rimborso delle somme che gli erano state illecitamente sottratte ricevendo la negativa. Così si è rivolto all'avvocato Emilio Scrudato che lo ha sostenuto nel ricorso davanti all’Arbitro finanziario e bancario. I giudici del credito hanno accolto parzialmente la domanda imponendo alle Poste di restituire l’importo sottratto con il secondo bonifico.
Il Collegio di Palermo ha rilevato che, spiega l'avvocato Scrudato, non risulta che le Poste abbiano attivato il sistema di sms alert, sebbene tale strumento sia ormai considerato un basilare ed obbligatorio presidio di sicurezza a tutela dell’utente; non risulta neanche alcun rifiuto esplicito da parte del correntista di avvalersi dello strumento. Secondo il collegio palermitano, essendo trascorso tra le operazioni disconosciute un certo margine di tempo, se il correntista avesse ricevuto un sms alert dopo la prima operazione fraudolenta, avrebbe certamente potuto attivarsi per bloccare la seconda.
“Tale decisione – conclude. Emilio Scrudato – si pone in linea con i costanti orientamenti dell’ABF e la pacifica giurisprudenza di legittimità. È ormai da ritenersi definitivamente innalzato il grado responsabilità dell’istituto di credito in caso di illegittima sottrazione di somme da rapporti finanziari. Sull’intermediario ricade una responsabilità di tipo semi-oggettivo, atteso che, a seguito del disconoscimento dell’operazione controversa, è tenuto a provare, da un lato, di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del sistema di pagamento e, dall’altro, la diretta riconducibilità dell’operazione al cliente”.
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