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Cga Sicilia, atti alla Consulta sull'obbligo di vaccinazione anti Covid-19

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rilevato «criticità» rispetto alla Costituzione nell’obbligo di vaccinazione per il covid 19 - per quanto riguarda «gli eventi avversi», «la inadeguatezza del triage pre vaccinale» e «il consenso informato» - e ha quindi sollevato davanti alla Consulta questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di vaccinazione anti covid-19. Per il Cga «vi è da dubitarsi della coerenza dell’attuale piano vaccinale obbligatorio con i principi affermati dalla Corte.

Il Consiglio ha valutato l’appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non ha fatto il vaccino, contro l’Università di Palermo, per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar. Ha preso quindi in esame la vicenda della sospensione dalle attività lavorative dei sanitari che non si vaccinano, ma la questione sollevata riguarda l’obbligo per tutti.
Il Consiglio dichiara «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di costituzionalità della legge 76/2021, «nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie». Il contrasto riguarderebbe gli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione. In particolare, secondo il Consiglio, «il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e, comunque, la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid, non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione (posta dalla Corte costituzionale) di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili».
Il Cga ha deciso dopo aver esaminato la corposa documentazione prodotta dal collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, chiesta lo scorso gennaio. Analizzando i numeri relativi agli eventi avversi o ai decessi, dopo l’inoculazione del vaccino, forniti anche nella relazione del Collegio, il Cga è convinto che «le emergenze istruttorie suggeriscono (...) una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati».

 

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