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Corruzione al Comune di Palermo: "Nessun indizio a carico di Li Castri"

Le considerazioni con cui il tribunale del riesame di Palermo ha confermato l’ordine di custodia nei confronti dell’ex dirigente del Comune di Palermo Mario Li Castri sono «generiche e tautologiche» e manca un collegamento «con specifici elementi indiziari». Lo sostiene la sesta sezione della Cassazione, nella motivazione della sentenza (depositata nei giorni scorsi, ma di cui si è appreso oggi) con cui, il 29 settembre, era stato annullato con rinvio il provvedimento del riesame palermitano.

Li Castri è coinvolto in una indagine che riguarda una serie di speculazioni edilizie, che secondo l’accusa avrebbe agevolato, assieme a una cricca affaristico imprenditoriale, avvalendosi anche della collaborazione di politici.

L’inchiesta Giano bifronte, già conclusa col rinvio a giudizio dei 10 imputati, subisce però un colpo dai giudici del collegio presieduto da Giorgio Fidelbo, che ha accolto in pieno il ricorso dell’avvocato Marcello Montalbano.

«La mancata risposta del tribunale del riesame alle prospettazioni della difesa intacca anche la congruità logico-giuridica della decisione": poi i giudici romani si soffermano su alcuni elementi di base, come l’obbligo di astensione che Li Castri avrebbe avuto nei confronti dei piani di trasformazione delle aree ex industriali al centro dell’inchiesta, firmati dal suo ex socio di studio professionale, il coimputato Fabio Seminerio. Secondo i giudici vi è una «assoluta carenza di elementi investigativi circa la ipotizzata prosecuzione dei rapporti personali e professionali di Li Castri con il collega; i loro rapporti sarebbero stati ripresi solo dopo la cessazione dell’incarico comunale».

Manca anche «qualsiasi elemento indiziario idoneo a giustificare la prospettata ipotesi di un accordo corruttivo fra Li Castri, Seminerio, il costruttore Giovanni Lupo e l’amministratore della società Biocasa Francesco La Corte». Un accordo «apoditticamente desunto dal tribunale», senza alcuna valutazione logico-giuridica.

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