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Cuffaro perde la causa con Youtube, il suo video non sarà rimosso

Si tratta di un estratto della trasmissione su Libero Grassi con il giudice Giovanni Falcone

Totò Cuffaro

Il giudice della prima sezione civile di Palermo, Michele Guarnotta, ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro che chiedeva 250 mila euro di risarcimento a YouTube per la mancata rimozione del video in cui il politico, allora giovane esponente della Dc, intervenne nella puntata speciale di Samarcand» e del Maurizio Costanzo Show. Cuffaro è stato condannato a risarcire 6 mila euro a You Tube Llc Google Ireland per le spese di giudizio.

Il programma andò in diretta tv con una staffetta il 26 settembre 1991 dal teatro Parioli di Roma e dal teatro Biondo di Palermo dopo l’omicidio di Libero Grassi, l’imprenditore assassinato per essersi ribellato al pizzo. Nel video Cuffaro difendeva la Democrazia cristiana del tempo.

«C’è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore della Democrazia cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male alla Sicilia di dieci anni di delitti...», disse fra le altre cose davanti agli ospiti della trasmissione.

In teatro ad ascoltarlo c’erano il giudice Giovanni Falcone, Claudio Fava, Giovanni Impastato e Rita Dalla Chiesa. L’intervento di Cuffaro finì in alcuni video su YouTube. Alcune di queste clip vennero riproposte in diversi canali con titoli in cui si affermava che Cuffaro aggrediva o attaccava Falcone.

Negli anni scorsi l’ex governatore ottenne da YouTube che quattro dei cinque contenuti indicizzati venissero tolti dal contenitore di Mountain Valley. Ne rimane uno disponibile online dal titolo «Cuffaro da Santoro e Costanzo davanti al giudice Falcone», video del quale il fondatore della Nuova democrazia cristiana ha chiesto la rimozione e il risarcimento.

Il giudice Guarnotta nella sentenza ha sottolineato come la clip rimasta non abbia contenuti diffamatori e «non riporti alcuna affermazione offensiva limitandosi, invero, a riportare una circostanza oggettivamente reale quale la partecipazione del ricorrente alla celeberrima staffetta televisiva condotta da Santoro e Costanzo alla presenza del giudice Falcone»

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