In coda al dibattito d’aula sul piano di riequilibrio del bilancio al Comune di Palermo (l’ente è in fase di pre-dissesto), ieri sera è venuto fuori che 86 milioni di euro, tra il 2020 e il 2021, ricevuti dall’amministrazione e destinati al ristoro delle imprese per contenere i danni causati dall’epidemia di Covid, «sono stati invece utilizzati per coprire disequilibri di bilancio, derivanti dalle fallimentari scelte gestionali di questi ultimi 10 anni da parte della giunta guidata da Leoluca Orlando», dice Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale e presidente dell’assemblea nazionale di +Europa.
Le opposizioni gridano allo scandalo
«E’ una vicenda che grida allo scandalo», aggiunge l’esponente dell’opposizione, che annuncia di aver avviato un’azione ispettiva sulla vicenda. I soldi, che fanno parte del cosiddetto «fondone» sono 31 milioni risalenti al 2020 e 55 dell’anno successivo. Il capogruppo di Italia Viva, Dario Chinnici, aggiunge che “il sindaco Orlando, senza che nessuno lo sapesse, ha usato 86 milioni che avrebbero dovuto ridare ossigeno a un’economia cittadina in crisi e invece sono finiti nella voragine dei conti comunali che comunque sono andati in rosso, nonostante altri 69 milioni previsti dal decreto fiscale nazionale. Una sola parola: vergogna». L’aula si era riunita, alla presenza del sindaco, per esaminare il piano ventennale di riequilibrio, basato sull’aumento delle tasse, sul finanziamento di 450 milioni (distribuiti negli anni) da parte dello Stato e su un’ulteriore quota prevista nella legge di bilancio nazionale. Il Comune di Palermo, dopo la proroga concessa dalla Regione, dovrà approvare il bilancio 2021 entro il 31 gennaio. Intanto, sempre sulle questioni contabili, c’è un’inchiesta della procura della Repubblica sui bilanci del periodo 2016-2019, mentre la Regione ha mandato propri ispettori al Comune per esaminare le carte di quel periodo.
La replica dell'amministrazione
L’assessore Sergio Marino, però, smentisce questa ricostruzione del fatti, ribadisce la regolarità dell’operato dell’amministrazione e lo fa chiamando in causa la relazione tecnica del ragioniere generale. «Come noto, tra le molteplici misure introdotte dal Governo allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di particolare interesse, considerata la sua destinazione, è la misura del Fondo Funzioni Fondamentali» istituito con l'articolo 106 del D.L. n.34/2020. La misura in questione, infatti, nasce con l'intento di evitare che le perdite di gettito subite dagli enti locali a causa dell'emergenza sanitaria in corso possano compromettere la loro capacità di garantire la continuità di funzionamento delle «funzioni fondamentali» (articolo 13, comma 1, Dlgs 267/2000). Il cosiddetto “fondone” 2020 è stato interamente utilizzato per fronteggiare le perdite di gettito subite dal Comune e per assicurare al Comune “le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali”.vNella superiore direzione, il MEF ha pubblicato la FAQ 35, a mente della quale “Le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, sia quelle messe a disposizione per l’esercizio 2020 (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020) sia quelle messe a disposizione per l’esercizio 2021 (comma 822 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 – Legge di bilancio per il 2021), possono essere utilizzate dagli enti tanto per compensare le minori entrate 2020-2021 derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 quanto a copertura delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020”.vIn ogni caso, lo stesso MEF, nell’ambito della FAQ 36, ha chiarito che deve ritenersi possibile “l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati)”. E nel bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, al capitolo 19958/10, relativo al conguaglio dei costi ex art.107 citato, sono stati stanziati complessivi € 16.198.124,00, a fronte di una riduzione stimata dal MEF per riduzioni TARI pari ad 13.508.950».