Palermo

Lunedì 25 Novembre 2024

Carini, piano edilizio bocciato: il Tar riconosce il potere discrezionale del Consiglio comunale

La sede del Comune di Carini

I giudici del Tar Sicilia hanno dato ragione al Comune di Carini citato in causa da un noto imprenditore che si è visto negare l’autorizzazione a realizzare un complesso immobiliare in un’area edificabile in zona Piraineto. «Il Comune di Carini - spiega una nota stampa dello Studio Leone-Fell che ne ha curato la difesa - si era trovato costretto a bocciare i progetti presentati, nonostante l’area risultasse edificabile, a causa diversi fattori: dalla mancanza di una rete fognaria a una carenza strutturale per l’approvvigionamento idrico, oltre a tutta una serie di fattori legati al territorio e ai servizi, come la carenza di scuole e all’attuale necessità di ricorrere a doppi turni. Pertanto, costruire nuove abitazioni avrebbe di fatto aumentato i problemi esistenti». «È una sentenza molto importante – spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio - perché sancisce la discrezionalità dell’azione del Consiglio comunale, come organo politico, a dispetto delle normative urbanistiche già stabilite dal piano regolatore. In quell’area, da piano di lottizzazione, era dunque possibile realizzare un complesso abitativo, ma la mancanza di servizi ha reso, nei fatti, inimmaginabile tale realizzazione. Siamo lieti che i giudici abbiano compreso le ragioni politiche e amministrative del territorio, superando la mera rigidità delle regole». Scrivono infatti i giudici: «Il Consiglio comunale di Carini, con valutazione niente affatto illogica e contraddittoria, nell’esercizio del suo potere discrezionale ha ritenuto – acquisito e condiviso il parere negativo della terza commissione (v. verbale n. 6 del 12 febbraio 2021) – di non approvare la proposta di lottizzazione convenzionata proveniente dal privato, stante la carenza nell’area delle infrastrutture minime atte a sostenere il programmato intervento edilizio sotto l’aspetto abitativo e ambientale». Il Tar conclude affermando che «il complesso di tali fattori tecnici ostativi ha indotto comprensibilmente il Consiglio comunale a non assentire il programma di lottizzazione».

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