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Palermo, il Circolo del tennis non deve 3,8 milioni al Comune: il motivo è che il municipio non è il proprietario della Favorita

PALERMO 18.09.2002= FOTO TULLIO PUGLIA = CIRCOLO TENNIS: IL PALCO MONTATO PER GLI SPETTACOLI

Sul Canone unico patrimoniale (Cup) il Circolo del tennis vince e il Comune perde. Il club di viale del Fante non deve pagare i 3,8 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 che gli venivano chiesti dall'amministrazione. A deciderlo è stato il giudice unico del Tribunale civile, Andrea Illuminati. Il circolo sportivo di via del Fante, difeso dallo studio legale e tributario Lexia (avvocati Alessandro Dagnino e Antonino Calcò), non deve a nessun titolo la somma che, sotto forma di canone, ha sostituito, fra le altre, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Nel 2022 il Comune aveva comunicato di vantare un credito di 1.908.184,78 euro per il 2021 e altrettanti per l’anno successivo. A fronte di questo atto, i legali del circolo si sono rivolti al giudice civile (con il canone unico la competenza non è più dei giudici tributari) per fare valere le ragioni del sodalizio sportivo. Già in precedenza era stato fatto ricorso dinnanzi ai giudici tributari contro la richiesta del Comune di versare la Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. La Corte di Giustizia tributaria aveva però affermato che la tassa non era dovuta perché l’area di 29.540 metri quadrati adibita a impianti tennistici non ricade nel patrimonio comunale.

Alla stessa conclusione è arrivato adesso il giudice civile. Ricostruiti gli atti che hanno trasferito il Parco della Favorita dalla Corona Regia al demanio prima statale e poi regionale. Il giudice afferma che «deve ritenersi pacifico che l’area in esame appartenga al demanio regionale siciliano, che ne è proprietario per l’intero, mentre il Comune risulta titolare di un semplice diritto di uso di bene altrui, riconosciuto con la legge-provvedimento».

Il Comune, in quanto usuario, inoltre, non può incassare come se fosse un bene del suo patrimonio. La legge del 2019 che ha istituito il Cup prevede infatti che «il presupposto del canone è: l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico» e specifica che gli enti creditori sono esclusivamente i Comuni, le Province e le Città metropolitane. In sentenza, pertanto, il giudice conclude che per l’area sul Parco della Favorita il Cup non può essere dovuto al Comune al quale invece spetta il canone di concessione «quale corrispettivo per il godimento dell’area», regolarmente versato dal circolo.

Stessa cosa per la Tari, la tassa sui rifiuti, che invece è regolarmente dovuta al pari di tutti gli altri soggetti che occupano spazi e su cui non sembra esserci conflitto. Pochi giorni fa il Tribunale amministrativo aveva invece dichiarato illegittima la delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato nel 2021 il regolamento per l’applicazione del Cup. Circostanza su cui l’amministrazione sta cercando di correre ai ripari.

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