I canoni demaniali delle Autorità portuali non sono tassabili. Lo ha deciso la Corte di cassazione tributaria nel ricorso che coinvolgeva l’Autorità portuale della Sicilia occidentale. I giudici della sezione tributaria, presieduti da Ettore Cirillo, relatrice Andreina Giudicepietro, hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia dell’entrate affermando la tesi della non tassabilità dei canoni demaniali relativi all’anno 2006 dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. La Cassazione ha condiviso la tesi dell’Autorità portuale, difesa dall’avvocato Angelo Cuva, secondo la quale enti gestori dei porti sono pubblici e non economici di rilevanza nazionale e a ordinamento autonomo, in relazione al rilascio delle concessioni demaniali marittime ed alla conseguente riscossione dei relativi canoni, svolgono una funzione meramente statale. Per l’Autorità portuale di Palermo, ora Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, l’Agenzia delle entrate di Palermo aveva chiesto, per il 2006, il pagamento, a titolo di Ires, Irap, Iva, sanzioni e interessi, di un importo complessivo superiore a 500.000 euro. Analoghi accertamenti di importi più elevati sono stati emessi per altre annualità, per il 2007 ad esempio l’accertamento è di 2.200.000 euro. I giudici di legittimità hanno richiamato le norme che affermano che «gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono». La Corte ha fatto ampio riferimento all’orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, invocato dall’Autorità portuale, e ha affermato che «il canone concessorio, una “prestazione imposta» non ha tuttavia natura tributaria non può essere considerato come un mero canone locatizio poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all’interesse pubblico impressa al bene demaniale».