PALERMO. Chiuso dopo quasi dieci anni un lungo braccio di ferro tra l’Agenzia delle Entrate e un commerciante palermitano, sugli studi di settore riguardanti l’impresa di quest’ultimo, durata meno di un anno. La Commissione tributaria provinciale ha annullato l'accertamento fiscale sottolineando che quei parametri non si potevano applicare. Il contribuente, racconta il tributarista Fulvio Gagliano che lo ha difeso, non si era adeguato alle risultanze dello studio di settore per l'anno d'imposta 2007 avendo iniziato l'attività di commercio al dettaglio solo il 19 febbraio 2007, come si evinceva dal primo azzeramento del registratore di cassa comunicato all'Agenzia delle Entrate. La pretesa nasceva dal fatto che la partita Iva era stata aperta nel 2006, ma l'attività commerciale venne avviata solo un anno dopo, come dimostrano anche il contratto di affitto del locale e le autorizzazioni concesse dal Comune esibite durante il processo. Per inciso, il negozio venne chiuso nel 2008 date le alte perdite subite. L'imprenditore era certo di aver chiarito l'equivoco durante il contraddittorio successivo all'accertamento ma il Fisco era di parere contrario anche se più «morbido». Per chiudere la vertenza, infatti, proponeva uno sconto del 40% sulla sanzione prevista. L'imprenditore ha respinto l'offerta e preferito andare a processo dimostrando che non doveva pagare nulla. «La legge sugli studi di settore prevede che possano essere applicati solo nell'anno d'imposta in cui si sono avuti ricavi – spiega Gagliano – e il contribuente ha dimostrato facilmente di aver avviato l'attività commerciale dopo il periodo preteso (sentenza 1382/2017)». I giudici tributari hanno così annullatto l'accertamento fiscale e condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di giudizio.