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Oneri concessori in Sicilia, il Cga accoglie l'appello: interessi non dovuti grazie al principio del legittimo affidamento

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un cittadino nell’ambito di una istanza di condono, difesa dall’avvocato Francesco Stallone, e in primo grado anche dagli avvocati Filippo Ficano e Nella Scilabra, con cui era stato impugnato il provvedimento comunale che pretendeva il pagamento di interessi sugli oneri concessori.

La vicenda trae origine da una dichiarazione rilasciata nel 2007 dall’amministrazione di un Comune nella provincia di Palermo, con la quale veniva attestata la regolarità della posizione contributiva. Successivamente, con provvedimento del 2021, il Comune aveva richiesto anche il pagamento degli interessi maturati negli anni precedenti.

Con la sentenza pubblicata il 2 ottobre 2025, il CGA ha accolto l’appello annullando il provvedimento gravato con riguardo alla pretesa del pagamento degli interessi, ai fini della rideterminazione degli stessi con decorrenza non anteriore al provvedimento del 2021.

Il Collegio ha chiarito che “stante la natura di interessi legali corrispettivi, la dichiarazione del 2007 vale quale attestazione della parte creditrice e, pertanto, non può essere addebitabile all’appellante il mancato pagamento”.

La decisione, per i legali, assume rilievo per l’affermazione del principio del legittimo affidamento: i privati non possono essere gravati di oneri ulteriori quando l’Amministrazione, con proprie dichiarazioni, abbia ingenerato la convinzione di una posizione regolare.

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