
Si era recato presso l’ufficio immigrazione della questura di Palermo per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, con sé aveva un provvedimento del Tribunale che lo autorizzava alla richiesta, ma la questura, ha detto che il suo provvedimento era sbagliato e quindi è stato condotto nel Cpr di Caltanissetta, in attesa del rimpatrio.
Il giudice di pace di Caltanissetta però ha rigettato la richiesta di convalida del trattenimento nel centro per il rimpatrio e così, dopo aver lasciato la struttura, è tornato a Palermo dove otterrà il permesso di soggiorno. È una storia a lieto fine quella di I. R. Bengalese di 34 anni, assistito dall’avvocato Antonino Cacioppo.
Il giovane è rimasto così al Cpr di Caltanissetta cinque giorni: «alcuni suoi amici hanno contattato il mio studio legale e ci siamo subito attivati», racconta Cacioppo. Il bengalese non parla italiano; è giunto a Palermo da pochi mesi, affrontando un viaggio che lo ha visto attraversare prima gli Emirati Arabi, poi la Romania, la Slovenia ed infine l’Italia. «Quello che è successo al mio assistito, sta accadendo anche a tante altre persone - specifica l’avvocato - un altro mio assistito, infatti, è stato rimpatriato nel giro di un giorno e mezzo, non mi è stata data nemmeno l’opportunità di fare ricorso in Cassazione».
«La preoccupazione, per noi legali - conclude l’avv. Cacioppo - è che questo scontro fra la questura ed il tribunale vada a scapito dei diritti di questi ragazzi che, ogni volta che dovranno andare in questura per il rinnovo del permesso di soggiorno, avranno il timore di essere fermati e portati nei Cpr».
La questura di Palermo, fa sapere che, il bengalese ha esibito, giunto presso i loro uffici «un’ordinanza emessa dal tribunale ordinario di Palermo con la quale si dava atto che la procedura applicata dalla commissione territoriale di Palermo è una procedura ordinaria e pertanto, la proposizione del ricorso (del legale del migrante ndr) avrebbe sospeso, in automatico, l'esecuzione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, qualora risultassero insussistenti gli ulteriori elementi previsti dalla legge. In questo caso sussistendo il requisito della reiezione per manifesta infondatezza, l’ufficio immigrazione riteneva non operante l’automatismo della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, pertanto veniva notificato al cittadino straniero un provvedimento di trattenimento presso il Cpr».
«Il giudice di pace, invece - conclude la questura -, ha respinto la richiesta di convalida del trattenimento, ritenendo invece operante la sospensiva, in considerazione della procedura ordinaria adottata dalla commissione territoriale».
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