
Il tribunale del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso di tre lavoratori ex interinali dell’Amat, azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano, esclusi dalla prova orale del concorso bandito dalla società per ricoprire gli stessi profili da loro precedentemente occupati. I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Nadia Spallitta, avevano denunciato la mancanza di trasparenza nella conduzione della prova orale, in particolare per la mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione dei candidati, nonostante tale obbligo fosse espressamente previsto dal regolamento aziendale.
«La stessa Amat, infatti, all’articolo 6 del regolamento aziendale per il reclutamento del personale - scrive il tribunale - ha previsto che l’avviso di selezione deve contenere le modalità di espletamento del processo selettivo. Come i tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere i colloqui attitudinali, eventuali prove preselettive, scritte, orali e tecnico-pratiche, definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi per ogni singola fase di selezione. In questo non solo l’avviso di selezione non conteneva alcuna indicazione sui criteri di valutazione della prova orale, in violazione del regolamento aziendale, ma tali criteri sono stati determinati solo nel verbale dei lavori della commissione, senza alcuna dimostrazione della loro pubblicazione. Inoltre, la loro formulazione è avvenuta dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alla prova orale, unica prova concorsuale, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità».
Secondo i giudici «la mancata applicazione di tali principi ha viziato lo svolgimento delle operazioni concorsuali, poiché non è stata garantita preventivamente la trasparenza e la correttezza dell’attività svolta, principi inderogabili la cui violazione determina l'illegittimità radicale della procedura stessa». I giudici hanno così riammesso i lavoratori alla prova orale.
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