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Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Palermo per il mancato ripristino tempestivo della sosta tariffata nelle zone blu, dopo la fine dell’emergenza sanitaria legata al Covid, che ha danneggiato la concessionaria della gestione delle strisce blu. Lo dice lo studio legale Palmigiano.
Nel marzo 2020, a causa della pandemia e delle conseguenti misure restrittive imposte a livello nazionale, il Comune di Palermo sospese la sosta tariffata in tutta la città. Terminato il periodo emergenziale e ripristinate le normali condizioni di mobilità a maggio 2020, il Comune di Palermo non provvide immediatamente a riattivare il servizio, causando un prolungato mancato incasso per la società concessionaria, dice lo studio legale.
Gli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina dicono che per il ripristino è stato necessario attendere la deliberazione di giunta comunale di fine luglio e la riattivazione di agosto. Una decisione tardiva, ben oltre la regolare ripartenza della mobilità nazionale e cittadina, di fatto avvenuta nel maggio 2020. Ciò aveva determinato un grave danno economico alle società ricorrenti che non avevano potuto incassare le somme previste dalla concessione stipulata con il Comune.
La tesi dello studio legale Palmigiano e Associati era che, in considerazione della violazione della convenzione, il Comune di Palermo avrebbe dovuto indennizzare le società. Il Tar Sicilia, prima sezione, presidente Aurora Leto, estensore Domenico De Falco, ha accolto il ricorso degli avvocati, stabilendo che «è ravvisabile la responsabilità dell’amministrazione nella mancata adozione tempestiva di ritiro dell’ordinanza di sospensione delle tariffe nelle zone blu, allorché erano già state ripristinate condizioni di normalità degli spostamenti».
A fronte della richiesta risarcitoria di oltre 400 mila euro, il Tribunale ha stabilito il diritto della società concessionaria a ottenere un risarcimento, determinando criteri specifici per la quantificazione del danno, tra cui il decremento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019, la riduzione del traffico veicolare nel 2020, eventuali incentivi ricevuti e gli interessi fino al momento del pagamento. Il Comune ha ora 90 giorni per procedere al risarcimento.
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