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Finanziamenti post Covid, il Tar accoglie il ricorso di una società palermitana del settore cinematografico

Il tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento di diniego adottato dalla Banca Iccrea che dovrà riesaminare la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. srl

Tar Palermo

L'obiettivo era favorire la ripresa economica post pandemica delle attività imprenditoriali. La Regione, con un avviso pubblico, definiva le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa a valere sul fondo Emergenza imprese Sicilia, costituito per l’attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid – 19.

L' avviso prevedeva che avrebbero potuto accedere al fondo le imprese o le società che, in ragione dell’emergenza epidemiologica, avevano realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore ad almeno il 30% di quello relativo all’anno 2019; i prestiti sarebbero potuti essere concessi per il rifinanziamento di esposizioni esistenti nella misura massima dell’80%, ed inoltre, venivano previsti finanziamenti a tasso zero per prestiti il cui importo non risultava superiore alla soglia di euro 2.300.000, nonché un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

Nell'avviso la Iccrea Banca spa veniva individuata quale intermediario finanziario tenuto a valutare l’ammissibilità delle istanze presentate dalle imprese.

La società K. srl, operante da ben 25 anni nel settore cinematografico della città di Palermo, con apposita istanza aveva chiesto un finanziamento a tasso zero con preammortamento a 24 mesi, pari a 2.203.882,31 euro a valere sul fondo emergenza imprese obiettivo tematico 3 – Por Fesr Sicilia 2014 – 2020.

Tuttavia, la Banca Iccrea, con nota del giugno del 2023, aveva respinto l’istanza presentata dalla società, sulla base del convincimento che l’operazione finanziaria richiesta era troppo rischiosa. Allora dopo il diniego della banca, la società K. srl, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, propose un ricorso giurisdizionale al Tar-Palermo (nella foto).

In particolare, i legali hanno rilevato in giudizio come le motivazioni, poste a base del provvedimento di diniego adottato dalla banca, fossero erronee, illogiche ed infondate, in quanto, l’ammissione alla misura richiesta dalla K. srl, avrebbe di fatto comportato la sostituzione delle pregresse esposizioni debitorie con un nuovo finanziamento, a condizioni decisamente più vantaggiose per la società, determinando, nell’immediato, un notevole risparmio annuo sugli oneri finanziari dovuti.

Inoltre, a riprova dell’insussistenza del paventato rischio di default supposto dalla banca istruttrice, i legali documentavano in giudizio che la società K. srl fosse un’impresa, affidabile e solvibile, non avendo alcuna esposizione debitoria scaduta.

Con provvedimento del 18 ottobre 2023 il Tar Palermo ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società, disponendo un accertamento sulla decisione assunta dalla Banca Iccrea per verificare se fosse congrua e coerente con i principi economici – finanziari della materia, incaricando il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Con recente sentenza, il Tar-Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive sostenute dai legali Rubino e Alfieri, ha osservato come, a seguito della verificazione disposta, fosse emerso che la società K. srl rientra tra le prime cinque imprese siciliane ed altresì che nel 2021 il valore della produzione è il più elevato nel confronto con gli altri competitors; conseguentemente, il Tar ha affermato che le motivazioni del diniego opposto dalla banca Iccrea non sono coerenti con i dati economico- finanziari della K. srl, specie se rapportati al settore di riferimento, ponendosi in contraddittorietà con le finalità sottese al finanziamento, volto a favorire e sostenere la ripresa economica delle attività imprenditoriali post emergenza COVID-19.

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, il Tar-Palermo ha annullato il provvedimento di diniego adottato dalla Banca Iccrea, la quale, adesso dovrà riesaminare la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. srl e corrispondere le spese giudiziali in favore della società ricorrente.

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