Palermo

Domenica 24 Novembre 2024

Concorso da rifare all'università di Palermo: «Indeterminati i criteri della prova orale»

L'Università di Palermo

Aveva i titoli per vincere il concorso ma l’esito apparentemente annunciato è stato sovvertito dalla prova orale. Per il Tar, però, il conferimento ad altri due soggetti degli incarichi messi a bando da parte dell’Università di Palermo è da annullare perché non erano predeterminati i criteri di valutazione della prova. L’ateneo dovrà nominare una nuova Commissione e a svolgere nuovamente la prova orale. Lo hanno deciso i giudici amministrativi di Palermo nel caso seguito dai legali Massimo Petrucci e Adele Saito. Il ricorso è stato promosso da una candidata che ha partecipato a una procedura valutativa per titoli e colloquio indetta dall’università ad aprile dello scorso anno per affidare due incarichi per attività di supporto alle attività didattiche e di ricerca relative al tirocinio. Nella comparazione dei titoli il risultato per la ricorrente era stato ottimo. Si è, infatti, guadagnata 27 punti nella valutazione dei titoli staccando di 12 punti un’altra partecipante e di 15 l’altra. L’esito che sembrava già annunciato è stato però sovvertito dal colloquio. E così, pur essendo la più titolata, è arrivata la dichiarazione di non idoneità. Per i giudici Federica Cabrini (presidente), Giuseppe La Greca (consigliere) e Fabrizio Giallombardo (referendario ed estensore) non c'è «alcun dubbio sull'illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente». Anzitutto per i giudici sarebbe stato necessario determinare una griglia di valutazione del colloquio per «ben motivare in ordine all’attribuzione del punteggio». «L'attribuzione di un punteggio massimo così elevato - si legge in sentenza -, di fatto svincolato da ogni griglia di valutazione a monte e rimasta ingiustificata a valle, data l'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’attribuzione di un punteggio nell’ambito dell’amplissima forbice valutativa stabilita dalla Commissione, non lascia alcun dubbio sull'illegittimità dell’operato dell’amministrazione»

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