Dieci anni: è durato tanto - tra primo grado, appello e Cassazione - il processo per accertare l’esistenza di una trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Alle ore 15 oggi la Corte di Cassazione è entrata in camera di consiglio: lo scorso 14 aprile la Procura generale aveva chiesto un processo di appello-bis per gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. E contestualmente, la conferma dell’assoluzione per l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Nello specifico, era stato sollecitato «l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi». La prima udienza nel processo di primo grado si tenne il 27 maggio 2013 a Palermo in Corte d’Assise, presieduta da Alfredo Montalto. Il verdetto venne fuori cinque anni dopo, il 20 aprile 2018, nell’aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio, e sancì che la trattativa c’era stata e aveva rilevanza penale. Boss e politici furono dichiarati colpevoli del reato di minaccia e violenza al corpo politico dello Stato. La trattativa, secondo quel primo grado, sarebbe stata intavolata dai carabinieri fino al 1993, dall’anno successivo in poi dall’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Furono condannati a 12 anni di carcere, oltre a Dell’Utri, i generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni e il boss Antonino Cinà; a 28 anni Leoluca Bagarella, la pena più pesante. Otto anni al colonnello Giuseppe De Donno. Stessa pena per Massimo Ciancimino, accusato di calunnia nei confronti dell’allora capo della polizia Gianni De Gennaro, mentre fu assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Prescrizione per Giovanni Brusca. Assolto l’ex ministro Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. La sentenza d’appello, giunta il 23 settembre del 2021, ribalta tutto. Dopo tre giorni di camera di consiglio, nell’aula bunker del Pagliarelli, manda assolto Dell’Utri, «per non avere commesso il fatto» e gli ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, «perchè il fatto non costituisce reato». Pena leggermente ridotta a 27 anni al boss Leoluca Bagarella; confermati i 12 anni al medico mafioso Antonino Cinà, fedelissimo di Bernardo Provenzano. La trattativa, intesa come dialogo per fare cessare la stagione delle bombe e degli attentati senza alcuna concessione da parte dello Stato, non fu reato. La tesi dell’accusa, quella del patto tra esponenti della politica, carabinieri e mafiosi che avrebbe accelerato anche la strage di via D’Amelio, era già stata messa fortemente in discussione dalla sentenza della Cassazione che aveva confermato l’11 dicembre 2020 l’assoluzione dell’ex ministro Dc Calogero Mannino, e dunque la decisione della Corte d’appello di Palermo, del 22 luglio 2019, che aveva ritenuto «indimostrato che Mannino abbia operato pressioni per la revoca del regime del carcere duro, secondo la tesi accusatoria che lo vuole come input, garante, e veicolatore alle autorità statali della minaccia contenuta nella trattativa». I giudici di appello del processo Stato-mafia hanno affermato che fu «improvvido» il tentativo dei carabinieri di «agganciare» Vito Ciancimino, l’ex sindaco mafioso vicino ai corleonesi di Riina e Provenzano. Ma la «finalità precipua ed anzi esclusiva era quella di scongiurare il rischio di nuove stragi». Scartata in partenza l’ipotesi di una collusione dell’Arma con ambienti della criminalità mafiosa, per quanto «improvvida» fu quella iniziativa, i carabinieri furono mossi da «interessi solidaristici, ossia - si legge nelle tremila pagine - da ragioni e interessi del tutto convergenti con quelli della vittima del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato». E anche per quanto riguarda Dell’Utri, il giudizio è tranchant: «Si è avuto modo di osservare che difetta la prova certa che lo stesso abbia fatto da tramite per comunicare la rinnovata minaccia mafiosa/stragista sino a Belusconi quando questi era presidente del Consiglio dei ministri così percorrendo quello che, per opera di semplificazione, può essere individuato come «l’ultimo miglio» percorso il quale il reato sarebbe stato portato a consumazione». Secondo i giudici di secondo grado, «al di là del pieno coinvolgimento di Dell’Utri nell’accordo preelettorale (o nella promessa elettorale come pure definita), sul quale sono state raccolte plurime e convergenti elementi di conferma perfino rafforzati in questo giudizio di appello, non si ha prova che a questa fase abbia fatto seguito la fase ulteriore della comunicazione della minaccia a Berlusconi in qualità di parte offesa e di Presidente del Consiglio».