Negato a un soldato di Agrigento permesso per assistere parente disabile: condannato l'esercito
Il militare ha diritto ai permessi mensili retribuiti anche in presenza di ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza. È il principio alla base di un pronunciamento del Tar Sicilia che condanna il ministero della Difesa-Stato maggiore dell'esercito.
Il caso
Nel 2022 il maggiore dell’Esercito C.F., originario di Agrigento, di 36 anni, ha presentava al ministero della Difesa-Stato maggiore dell’esercito un'istanza per ottenere il riconoscimento dei benefici della legge sull'assistenza alle persone non autosufficienti (articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992), al fine di potere assistere un proprio familiare che versava in condizioni di grave disabilità. A sostegno dell’istanza il militare ha provveduto ad illustrare dettagliatamente lo stato di grave necessità del familiare portatore di handicap, evidenziando, come gli altri parenti, per comprovate ragioni oggettive, secondo quanto affermano i suoi avvocati difensori, non avrebbero potuto prendersi cura del familiare bisognoso di assistenza. Lo Stato maggiore dell’esercito però ha ritenuto non meritevole di accoglimento l’istanza presentata dal militare, sostenendo che la concessione dei permessi mensili richiesti doveva considerarsi subordinata alla previa verifica delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione, con le quali, nel caso di specie, la concessione sarebbe stata incompatibile. In particolare,l'esercito ha sottolineato l'incompatibilità anche in ragione delle esigenze di servizio richieste dallo status di militare..
Il ricorso
Contro il diniego C.F., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha presentato un ricorso al Tar di Palermo. I due legali hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato, rilevando come nell’ipotesi di permessi mensili retribuiti, quando sussistono i presupposti indicati dalla normativa, l’amministrazione non può negare al lavoratore il diritto di fruire dei giorni di permesso mensile retribuito neppure per ragioni organizzative, in virtù del fatto che tale beneficio costituisce un diritto soggettivo del lavoratore, pubblico o privato, che deve ritenersi compatibile con qualsiasi attività lavorativa, dunque, anche con lo status di militare. I due avvocati hanno evidenziato anche come la normativa di riferimento, a seguito delle recenti modifiche, non ricomprende più tra i requisiti per la concessione del beneficio la continuità e l’esclusività dell’assistenza, ma al contrario ritiene rilevante il requisito del «referente unico» per ciascun soggetto disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap, non assumendo più rilievo la circostanza che possano esservi anche ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza.
La sentenza
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con sentenza del 3 aprile scorso, condividendo le argomentazioni sostenute dalla difesa del militare, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e condannando altresì lo Stato maggiore dell’esercito al pagamento delle spese processuali. Adesso, per effetto della sentenza il maggiore dell’esercito potrà godere dei permessi mensili per assistere il familiare affetto da grave disabilità.