La commissione tributaria di Palermo ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società di distribuzione Trade Service srl alla quale era contestata l’emissione di fatture, per un imponibile complessivo di 106.828 euro nei confronti della Albatron spa. La società, difesa dagli avvocati Angelo Cuva e Santo La Placa, ha impugnato l’avviso di accertamento obiettando che «l’ufficio non aveva fornito validi elementi indiziari e presuntivi dotati dei necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza, idonei a dimostrare la conoscenza o la conoscibilità della frode contestata e delle operazioni fittizie che sarebbero state eseguite dalla Trade Service». La difesa ha, anche, prodotto la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale l’amministratore della società è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste nel procedimento penale avviato per i medesimi fatti. «Sul tema dell’onere della prova appare particolarmente rilevante - afferma l’avvocato Cuva - una recente ordinanza della Cassazione, richiamata in giudizio, ribadisce chiaramente, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, che per la contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione di imposta».