La seconda sezione del Tar, presieduta dal magistrato Nicola Maisano, ha accolto il ricorso del cinema Tiffany di Palermo. La vicenda risale al 2017, quando la Karisma srl, società proprietaria della sala cinematografica, decise di ampliare il locale, trasformando, quindi, la sala da 627 posti in quattro sale con 499 posti a sedere. Dopo i lavori, la società ha presentato agli uffici comunali (il Suap, lo sportello unico per le attività produttive) un’istanza di sanatoria con relativa Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e la Sca (segnalazione certificata di agibilità). Il Comune, tuttavia, con più provvedimenti, aveva negato alla società la regolarizzazione della richiesta, poiché in un primo momento era necessario, fra gli altri, il pagamento del contributo di costruzione e, vista la tipologia di intervento e in considerazione all’utilizzo dell’immobile, era necessario un preventivo parere igienico sanitario da parte dell’Asp di competenza. Ancora, ad aprile del 2017, l’amministrazione aveva comunicato l’annullamento di una nuova Scia presentata dalla Karisma srl, in quanto la trasformazione di alcuni locali tecnici a servizi igienici, costituivano un aumento di superficie e di volumetria che non erano consentiti. Il botta e risposta fra l’amministrazione comunale e la società proprietaria del cinema continua per diverso tempo, il tutto con l’inevitabile rischio di non rinnovo della licenza di esercizio dell’attività cinematografica e, quindi, di un rischio anche per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Pertanto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, i proprietari della sala cinematografica decidono di agire in giudizio, rivolgendosi al Tar e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti che erano stati adottati dal Comune. In particolare, veniva contestata l’illegittimità del comportamento assunto dall’amministrazione comunale, che di fatto inibiva e ostacolava l’esercizio dell’attività nonostante le autorizzazioni ottenute dalle varie amministrazioni competenti, che erano state coinvolte nel procedimento. Così, la seconda sezione del Tar, dopo aver accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune, consentendo così alla società titolare del cinema Tiffany, di poter continuare la propria attività imprenditoriale nei locali in questione.