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Covid, biglietto rimborsato ad un palermitano che ha rinunciato a volare per la quarantena

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Il giudice di pace di Palermo, con sentenza n. 858/2021, si è espresso a favore di un consumatore che aveva rinunciato a viaggiare in aereo a causa delle limitazioni imposte dall'obbligo di quarantena, ottenendo il rimborso integrale del costo del biglietto dalla compagnia aerea.

Secondo il giudice la normativa applicabile è costituita dal Regolamento Eurounitario 261/04 che riconosce al passeggero il diritto di scegliere fra la ripetizione dell’importo in denaro e altre forme di rimborso: come a esempio i voucher, previsti nel nostro Paese dal decreto Cura Italia approvato durante l’emergenza epidemiologica.

Il principio stabilito dal giudice si estende infatti a quanti sarebbero dovuti partire durante l’emergenza Covid e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio era previsto un periodo di quarantena.

Secondo il Codacons «la sentenza è molto importante, in quanto finalmente vengono garantiti i diritti del consumatore-viaggiatore anche nel caso in cui il volo effettivamente venga portato a compimento ma lo stesso debba sopportare limitazioni a causa del periodo di quarantena imposto dal Paese di arrivo o di partenza. Per questo motivo ora chiediamo alle compagnie aeree di adeguarsi altrimenti sarà necessario per il consumatore presentare una richiesta di rimborso».

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