Palermo, accolto il ricorso di tre dirigenti medici dell'Asp. La Corte dei Conti: "Nessuna colpa grave"
Tre medici, dipendenti dell'Asp di Palermo, prosciolti dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale d'Appello in Sicilia. Si tratta di Concetta Tiralongo, responsabile dell'unità operativa di specialistica ambulatoriale interna del dipartimento di cure primarie, di Benedetto Miceli, direttore del dipartimento cure primarie e Anna Rita Mattaliano, direttore sanitario. I tre, l'11 marzo del 2010, avevano sottoscritto una disposizione di servizio con la quale riducevano il turno di lavoro, svolto presso il presidio di Lampedusa a favore del poliambulatorio Biondo di Palermo, dell'oncologo Vincenzo Scrivano, medico specialista ambulatoriale con un rapporto di 38 ore settimanale, venendo meno l'indennità di sede disagiatissima. Il dottor Scrivano ha presentato ricorso al comitato consultivo zonale che lo ha accolto e pertanto i tre, fermo restando il turno di lavoro ridotto a Lampedusa, assegnavano Scrivano al poliambulatorio di Termini Imerese e non più a Palermo, per lo svolgimento di un turno di 4,5 ore. Il medico ha presentato ricorso al tribunale di Palermo per danno patrimoniale e anche non patrimoniale, quest'ultimo conseguente alla condotta ritenuta persecutoria da parte dell'Asp, tesa all'emarginazione e al licenziamento. Il tribunale nel 2015 ha respinto le due domande di risarcimento. La Corte d'Appello, con sentenza 140 del 2018, riformava quella del Tribunale con riferimento al danno patrimoniale e riteneva illegittima la disposizione di servizio perchè, come lamentato dal dottor Scrivano, quest'ultimo terminava il proprio turno al poliambulatorio di Palermo alle 14 e alle 14,30 doveva essere a Termini Imerese. Un tempo davvero esiguo. Il tribunale ha così condannato l'Asp al risarcimento del danno quantificato in 29.985,55 euro. Per il pm si era trattato di un danno erariale che andava diviso tra i 3 medici per il fatto che avevano firmato una disposizione in "piena negligenza" non considerando i 40 km da percorrere e venendo meno anche l'aspetto della sicurezza per raggiungere il luogo di lavoro a Termini Imerese. In primo grado, con sentenza 365 del 2021, è stata accolta la domanda attorea. Il giudice ha inoltre evidenziato la "non adeguata ponderazione da parte dei convenuti dell'inizio del turno di lavoro presso il poliambulatorio di Termini Imerese alle 14,30" e pertanto, come anche detto dal tribunale di Palermo, la sede di lavoro era priva "dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza minimi previsti per legge". Dagli atti si evinceva che il trasferimento del dottor Scrivano era "avvenuta in contrasto con le disposizioni contrattuali nonchè con il principio di efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa". Il collegio giudicante riteneva "macroscopiche illeicità nella condotta dei convenuti" e ne ricorreva "l'elemento soggettivo della colpa grave". La dottoressa Anna Rita Mattaliano si è opposta alla sentenza 365 del 2021, ritenendo che i nuovi rilievi contenuti nella sentenza impugnata erano anche del tutto infondati. La procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello ha chiesto il rigetto. Benedetto Miceli e Concetta Tiralongo hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata 365 del 2021 perchè sostenevano che la procura generale aveva valutato situazioni che portavano alla nullità della sentenza impugnata. Ritenevano che la quantificazione del danno fosse errata, che la sola pausa di mezz'ora per raggiungere il poliambulatorio di Termini Imerese da Palermo fosse stata una svista (poi l'orario portato a 45 minuti). Inoltre, ritenevano che difettasse il nesso causale tra il danno subito dall'azienda sanitaria e la condotta contestata nell'atto di citazione. La procura generale, nelle conclusioni depositate il 29/09/2021, chiedeva il rigetto dell'appello e sul nesso causale riteneva che la disposizione di servizio fosse illegittima. La Corte dei Conti sezione giurisdizionale d'Appello in Sicilia, nelle conclusioni, ha dichiarato "il difetto di legittimazione passiva dell'Asp di Palermo" e il collegio, in aggiunta, non ha ritenuto che ci fosse un nesso tra l'assegnazione di un tempo di percorrenza di 30 minuti tra Palermo e Termini Imerese e il danno economico connesso alla perdita dello stesso subita, dell'indennità di sede disagiatissima percepita per il servizio che avrebbe dovuto essere reso a Lampedusa. E soprattutto, rileva la mancanza di colpa grave degli appellanti. La sezione, dunque, accoglie gli appelli di Mattaliano, Tiralongo e Miceli prosciogliendoli da ogni addebito e le spese giudiziarie sono poste a carico dell'Asp. La Corte dei Conti, infine, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Asp di Palermo.