Accolto dal giudice del tribunale di Palermo il ricorso di un rider di SocialFood che era stato sospeso dal servizio, sospensione ritenuta "illegittima e nulla per via della sua natura discriminatoria". Il ricorso era stato depositato il 29 gennaio da Nidil Cgil Palermo, assieme a Filcams e a Filt, per conto di Fabio Pace, iscritto a Nidil, rappresentante sindacale aziendale, sospeso dai turni nel giugno 2020.
Il giudice del lavoro, Cinzia Soffientini, ha accolto il ricorso nella parte in cui si evidenziava "la palese discriminazione per motivi sindacali, dovendosi ritenere del tutto legittimo il rifiuto del lavoratore, che ha esplicitato il proprio dissenso alla nuova regolamentazione di sottoscrivere un contratto regolamentato da una disciplina concordata con una associazione sindacale diversa da quella di appartenenza". In prima battuta, spiega il sindacato, SocialFood aveva fatto firmare il rinnovo del contratto fino al giugno 2021.
Dopo l'accordo tra Assodelivery e Ugl, era stato detto al rider che, se voleva continuare a lavorare, doveva firmare il nuovo contratto stipulato con Ugl, sindacato che non lo rappresentava. Il giudice ha disposto pertanto il ripristino del rapporto di lavoro. SocialFood è stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese legali. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Giorgia Lo Monaco, Carlo De Marchis Gomez, Matilde Bidetti e Sergio Vacirca.
"Il contratto Ugl-Assodelivery è stato firmato sulla testa dei lavoratori, senza alcun confronto. E' dunque necessario - dice il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso - che le piattaforme del delivery cancellino questo accordo, peggiorativo per i lavoratori e applichino quanto già sancito da diversi tribunali italiani e dalla Procura di Milano, ovvero l'applicazione dei diritti e delle tutele previsti per il lavoro subordinato".
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