Coronavirus, 2 zone rosse in provincia di Palermo: lockdown a San Cipirello e San Giuseppe Jato, ordinanza di Musumeci
Tornano le zone rosse anche in Sicilia. Da giovedì 25 febbraio, infatti, San Cipirello e San Giuseppe Jato, due comuni alle porte di Palermo, diventeranno "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, pubblicata sul portale istituzionale. Il provvedimento arriva d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza e dopo le note dei Comuni e le relazioni del dipartimento di Prevenzione dell’Asp sulla diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a giovedì 11 marzo.
COSA CAMBIA
Come succede in questi casi, l'istituzione della zona rossa prevede una serie di limitazioni con. l'obiettivo di isolare i comuni dove è alta l'incidenza dei contagi. Una sorta di lockdown circoscritto. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari e per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l’emergenza. Ammessi anche l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Oltre alle misure che riguardano i confini comunali, viene disposto anche il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali). Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità). Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, a eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.