Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Mafia, Cassazione: "No sconto su pena 30 anni per Giovanni Brusca"

Giovanni Brusca al momento dell'arresto nel 1996

Nessuno sconto di pena per Giovanni Brusca: è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui il boss di Cosa Nostra contestava, davanti alla Cassazione, il calcolo della pena da espiare - per complessivi 30 anni di reclusione - compiuto dal pm detraendo il periodo trascorso in custodia cautelare.

Per Brusca, dunque, nessun anticipo sul fine pena, previsto nel 2022. Con una sentenza depositata oggi, la prima sezione penale della Suprema Corte ha condiviso, infatti, le conclusioni dei giudici della Corte d’assise d’appello di Milano, che, competenti sull'esecuzione pena, avevano, nel novembre 2019, respinto il reclamo della difesa del boss, la quale sosteneva che i 10 mesi e 11 giorni trascorsi da Brusca in custodia cautelare tra il 19 settembre 1996 e il 29 luglio 1997 fossero da detrarre non dal cumulo materiale ma da quello giuridico delle pene inflitte al condannato per fatti commessi prima del settembre 1996.

Nei confronti di Brusca, emerge dalla sentenza, sono stati emessi tre provvedimenti di cumulo, comprendenti vari gruppi di sentenze, distinti in base ai periodi di carcerazione: il terzo gruppo si riferisce all’espiazione della pena di 3 anni per un reato commesso il 30 luglio 1997. Il cumulo è stato formato tenendo conto del precedente - pari a 29 anni, 2 mesi e 22 giorni di reclusione, previa detrazione di 10 mesi e 11 giorni di pre-sofferto cautelare, per un residuo di 28 anni, 4 mesi e 11 giorni - a cui sono stati aggiunti 3 anni di reclusione dell’ultimo reato commesso.

Secondo la Cassazione, "il giudice dell’esecuzione si è correttamente attenuto al principio di diritto espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale 'in tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durante l’espiazione di una pena determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, venga emessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reato commesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire va determinata detraendo il periodo di pre-sofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest’ultima, e sommando successivamente l’eventuale pena residua a quella complessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo. La pena totale da espiare dovrà, infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione".

Persone:

Caricamento commenti

Commenta la notizia