PALERMO. L’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi una volta raggiunte le medie. Il giudice di pace di Palermo, accogliendo la tesi dell’avvocato Dario Falsone, ha assolto i genitori di un ragazzino di Brancaccio. Il ragazzo ha deciso di abbandonare la scuola a 12 anni. Ma i genitori non sono punibili “perché il fatto non è previsto dalla legge”. Lo ha stabilito, come ha rilevato l’avvocato, una sentenza della Corte di Cassazione facendo riferimento all’articolo 731 del Codice Penale che recita: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare” viene punito con un’ammenda fino a 30 euro. Quindi se un genitore non manda il figlio alle scuole elementari commette un reato penale; lo stesso però non avviene per le scuole medie, nonostante queste facciano parte a tutti gli effetti della scuola dell’obbligo. “Fino a qualche anno fa - spiega l’avvocato Falsone - nel nostro ordinamento era presente una norma che estendeva quanto disposto dall’articolo 731 del Codice Penale anche per le scuole medie. Si tratta dell’articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l’obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media. Lo stesso articolo nel comma 3 estendeva le sanzioni previste per l’inadempienza dell’obbligo scolastico nel primo grado d’istruzione (scuola elementare) anche per le medie”. Poi l’articolo 8 della legge 1959/1962 è stato abrogato con l’entrata in vigore della legge 212/2010, con la quale l’abbandono della scuola media ha perso la sua rilevanza penale.