PALERMO. Il 30 marzo scorso il Tribunale delle libertà aveva stabilito l'annullamento immediato delle ordinanze di misure cautelari ai danni dei 17 militanti dei centri sociali palermitani Anomalia e Ex Karcere proseguendo, di fatto, quel percorso che ha visto smontarsi pezzo dopo pezzo il teorema accusatorio messo in campo dalla locale Procura. I Giudici del Tribunale delle Libertà avevano dunque palesato i motivi secondo cui, a loro avviso, non esistevano i presupposti tecnico-giuridici per la prosecuzione delle misure cautelari imposte (obblighi di firma giornalieri a fronte dell'iniziale richiesta dei Pm di detenzione cautelare per gli stessi), rigettando il ricorso fatto in riesame dal pubblico ministero e sostenendo la sostanziale non-pericolosità sociale dei soggetti coinvolti. Il pronunciamento dello scorso 30 marzo del Tribunale delle libertà ha smentito, così, il quadro di “pericolosità sociale” dipinto dalla procura e l’esito favorevole della sentenza che oggi si è data, relativo al ricorso in Corte di Cassazione richiesto dal pm Calogero Ferrara, delegittima ulteriormente le strategie repressive messe in campo contro il diritto ad organizzarsi, manifestare, esprimere il proprio dissenso. Nello specifico la Corte ha accolto la tesi della difesa dell’avvocato Giorgio Bisagna dichiarando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione del pm Calogero Ferrara. Il ricorso è stato non solo rigettato ma definito dunque inammissibile e ciò segna un’ulteriore e definitivo ridimensionamento del lavoro d’inchiesta svolto dalla procura locale . Già lo scorso 30 marzo i giudici del tribunale delle libertà avevano avevano affermato che non vi era alcuna prova dell'esistenza di quel “sodalizio criminale” che costituirebbe l'associazione a delinquere “con finalità di turbamento dell'ordine pubblico” ipotizzata dall'accusa e il pronunciamento di oggi della Corte di Cassazione segna un’ulteriore passo in avanti nel percorso di smantellamento del castello giudiziario creato strategicamente dal pm per colpire i centri sociali.