CALTANISSETTA. Il genitore separato deve erogare l'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne e solo questi può chiedere modifiche. L'altro genitore può avanzare pretese solo in caso di inerzia del figlio. Lo ha sancito il Tribunale di Caltanissetta.
In sede di separazione consensuale, i coniugi avevano concordato che ogni mese l'uomo accreditasse al figlio maggiorenne, che si era trasferito in altra regione per gli studi universitari, la somma di 500 euro a titolo di contributo al suo mantenimento.
Successivamente, il ragazzo era tornato a vivere con la madre. Così la donna ha chiesto che l'assegno per il figlio fosse versato a lei, giacchè la nuova situazione aveva modificato in peggio le sue condizioni economiche.
Una tesi contestata dall'ex marito e dal figlio che hanno continuato a tenere un rapporto esclusivo. La donna ha chiesto aiuto al giudice che, però, ha dichiarato la pretesa inammissibile. L'ex coniuge continuerà ad erogare i soldi direttamente al figlio.
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