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Loculi requisiti dal Comune di Palermo, il Tar dà lo stop

I giudici bocciano l’occupazione temporanea di sepolture al cimitero dei Rotoli: nell’ordinanza non sono indicati i tempi

PALERMO. Occupare le sepolture temporaneamente come deciso dall’amministrazione comunale per cercare di limitare l’emergenza loculi al cimitero dei Rotoli è illegittimo e non si può fare. Lo hanno stabilito i giudici della Terza sezione del Tar che hanno accolto il ricorso di Angela Maria, Luciana e Giovanni Rizzo, assistiti dall’avvocato Diego Marcello Fecarotti, bacchettando il Comune. Amministrazione comunale che l’11 ottobre del 2012 aveva occupato ”temporaneamente” tre loculi della concessione dei ricorrenti.

Per gravi carenze dei posti per le salme, il sindaco, utilizzando un ordinanza del 2008 più volte prorogata, aveva disposto la temporanea sepoltura delle salme in attesa di inumazione nei loculi delle sepolture private ricadenti nello stesso cimitero che fossero liberi, disponibili ed utilizzabili. Con la contestuale sospensione, per il solo periodo indicato, delle relative concessioni private «per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati alla data della ordinanza». Una scelta questa dell’amministrazione contestata dai privati che non avevano alcuna intenzione di aprire anche per un periodo breve le proprie sepolture per consentire in questo modo di ridurre le salme in deposito, che in periodi di emergenza sono state anche un centinaio.

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