Il Palermo non si arrende e presenta un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia contro "contro il Frosinone, la Figc e nei confronti della Lega di B e A per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc". Dopo il ko per 2-0, i palloni in campo e la Serie A sfumata, il club rosanero continua quindi a lottare per far valere i propri diritti.
La società siciliana contesta quindi la sentenza emessa dalla Corte Sportiva d'Appello "Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno (gara di ritorno dei play off di Serie B s.s. 2017/2018) la medesima Corte ha rigettato l'istanza del Palermo di esclusione dal giudizio della Figc e ha inflitto al Frosinone l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 25.000,00. La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
a) di ritenere e dichiarare l'ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del Coni;"
b) di ritenere, ai sensi dell'art. 60, comma 5, CGS Coni, per le motivazioni esposte in narrativa, la sussistenza dei motivi di urgenza e, per l'effetto, di disporre l'abbreviazione dei termini di rito;
c) di accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS Coni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
d) di revocare e/o annullare la decisione emessa dalla CSA Figc, di cui ai CC.UU. n. 050/CSA del 9 novembre u.s. e n. 055/CSA del 16 novembre, per tutti i motivi esplicitati nel ricorso e, per l'effetto:
e) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui all'art. 17, comma 1, CGS Figc e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport con il provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 1) del ricorso e, per l'effetto, di sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno con il punteggio di 0-3 in favore del Palermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3;"
f) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 2 CGS Coni e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia con provvedimento n. 60/2018 per i motivi di cui al punto 2) del ricorso e, per l'effetto, di applicare la sanzione al Frosinone con effetto nella s.s. 2017/2018;
g) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 35 CGS Figc e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio con provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 3) del ricorso e, per l'effetto, di annullarla nella parte relativa, confermando il principio di diritto espresso con detta decisione n. 56/2018;
h) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 59, comma 2, lett. a), CGS Coni per i motivi di cui al punto 4) del ricorso e, per l'effetto, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione della Figc, in quanto tale, a stare in giudizio innanzi agli organi gli Giustizia Sportiva Federali;
i) di sanzionare, comunque, il Frosinone con la perdita della gara disputata il 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore del Palermo, ai sensi dell'art. 17 CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3; h) di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno".
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