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Riesame, nessun riciclaggio del costruttore Cannone

Alfredo Cannone

PALERMO. “Va rilevato che nell'ordinanza impugnata, tanto nel suo momento espositivo quanto in quello valutativo, si ravvisa un discutibile ed errato automatismo fra la ritenuta sussistenza del delitto di autoriciclaggio in capo al coindagato Benedetto Bacchi e la responsabilità di Alfredo Cannone in ordine al delitto di riciclaggio; responsabilità il cui accertamento non può farsi coincidere, come ritenuto dal Gip, nel riscontro dei flussi di denaro fra i predetti indagati, postulando di contro la verifica della ricorrenza di profili ulteriori”. Lo scrive il Tribunale del Riesame nelle motivazioni del provvedimento con cui ha disposto la scarcerazione di Alfredo Cannone, il costruttore palermitano assistito dall’avvocato Bartolomeo Parrino.

Secondo l’accusa, Bacchi, sfruttando l'avallo della mafia consorterie di Partinico e di Palermo, avrebbe creato un "impero imprenditoriale" nel settore dei videopoker e delle scommesse. Bacchi avrebbe impiegato parte dei capitali nel settore edile investendo, in particolare, proprio nel progetto imprenditoriale di Cannone per il cantiere di via del Bersagliere 17 a Palermo.
Cannone ha negato gli addebiti spiegando di essersi personalmente rivolto a Bacchi perché finanziasse il progetto. Bacchi ha così versato 400 mila euro sul conto della società Bonetti e Cannone.

“Il collegio - prosegue il Tribunale - non può esimersi dall’evidenziare che l’investimento da parte di Bacchi di capitali di provenienza illecita nel progetto immobiliare della società Cannone e Bonetti e la conseguente ravvisata responsabilità del predetto per riciclaggio, non può comportare quale conseguenza immediata e diretta la configurabilità in capo a Cannone del reato, dovendosi, a tal fine, piuttosto esaminare la condotta da questi specificamente posta in essere”.

“E invero - conclude il Riesame - la disamina dei dati fattuali specificamente riguardanti la posizione di Cannone, acquisiti nel corso delle indagini e integrati in forza della documentazione prodotta dalla difesa, induce a escludere la responsabilità del predetto in ordine al delitto di riciclaggio ascrittogli, per carenza dell'elemento psicologico del reato”.

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