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"L'abbandono scolastico non è reato se avviene alle medie", assolti due genitori

PALERMO. L’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi una volta raggiunte le medie. Il giudice di pace di Palermo, accogliendo la tesi dell’avvocato Dario Falsone, ha assolto i genitori di un ragazzino di Brancaccio.

Il ragazzo ha deciso di abbandonare la scuola a 12 anni. Ma i genitori non sono punibili “perché il fatto non è previsto dalla legge”. Lo ha stabilito, come ha rilevato l’avvocato, una sentenza della Corte di Cassazione facendo riferimento all’articolo 731 del Codice Penale che recita: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare” viene punito con un’ammenda fino a 30 euro.

Quindi se un genitore non manda il figlio alle scuole elementari commette un reato penale; lo stesso però non avviene per le scuole medie, nonostante queste facciano parte a tutti gli effetti della scuola dell’obbligo.

“Fino a qualche anno fa - spiega l’avvocato Falsone - nel nostro ordinamento era presente una norma che estendeva quanto disposto dall’articolo 731 del Codice Penale anche per le scuole medie. Si tratta dell’articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l’obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media. Lo stesso articolo nel comma 3 estendeva le sanzioni previste per l’inadempienza dell’obbligo scolastico nel primo grado d’istruzione (scuola elementare) anche per le medie”.

Poi l’articolo 8 della legge 1959/1962 è stato abrogato con l’entrata in vigore della legge 212/2010, con la quale l’abbandono della scuola media ha perso la sua rilevanza penale.

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