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Palermo, il Tar annulla l'ordinanza del sindaco sulla movida

Dal 24 novembre in vigore il nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale nei giorni scorsi e pubblicato il 9 novembre

PALERMO. Entrerà in vigore il 24 novembre il nuovo regolamento sulla movida, approvato dal consiglio comunale nei giorni scorsi e pubblicato il 9 novembre. Intanto oggi i giudici della terza sezione del Tar di Palermo hanno annullato le ordinanze del sindaco sulla movida, firmata prima del voto d'aula.

I giudici nel merito hanno accolto il ricorso di Giovanni Randisi, titolare dei Bottai, assistito dall'avvocato Giuseppe Ribaudo e Filippo Fazio. Il gestore del locale chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del sindaco del 29 giugno 2015, la delibera di giunta numero 26 del 26 febbraio 2015, la delibera numero 110 del 23 giugno 2015 e ancora l'ordinanza 278 del 27 settembre 2015, e la proroga al 31 ottobre 2015 e l'ordinanza sindacale 167 del 29 giugno 2015.

Secondo Randisi con le ordinanze il sindaco avrebbe disposto, "ancora una volta, regole limitative delle libertà e pregiudizievoli per l'iniziativa economica", in quanto, in particolare veniva "vietata l'attività musicale svolta all'esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi", nonché "l'attività musicale svolta all'interno del locale con impianti di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all'esterno".

I giudici hanno accolto il ricorso alla luce "del reiterato esercizio, da parte del sindaco di Palermo di provvedimenti d'urgenza. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che è certamente nel potere del sindaco emanare ordinanze extra ordinem allorché si verifichino situazioni eccezionali, impreviste ed imprevedibili come tali autonomamente idonee a ledere o mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica (ivi compreso l'inquinamento acustico, o atmosferico, o ambientale), ma deve intendersi fermo il dovere-potere del Comune di tutelare e garantire la sicurezza urbana individuando, al fine, le misure più idonee ed adeguate; potere che si manifesta, in via "ordinaria", attraverso l'esercizio della potestà regolamentare che spetta interamente ed esclusivamente all'organo consiliare".

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